STATUTO


COSTITUZIONE E SCOPI

Articolo 1

E’ costituita la Associazione sportiva e culturale denominata – Arcieri Storici Romani - società sportiva e culturale con sede a Roma via G.Bettiol, 6 00166 Roma

La Associazione non persegue scopo di lucro.

Articolo 2

La Compagnia ha come scopo la pratica, la diffusione e la valorizzazione del tiro con l’arco in tutte le sue specialità. In particolare la Compagnia predilige il tiro storico e le rievocazioni di carattere storico-medievale. Per il raggiungimento dello scopo sociale, la Compagnia si propone di promuovere gare e manifestazioni di tiro con l’arco, incontri e convegni su temi storici, nonchè qualsiasi altra iniziativa idonea a favorire il raggiungimento delle finalità di cui al presente statuto.


SOCI

Articolo 3

Sono previste le seguenti categorie di Soci:

1) Soci Fondatori
2) Soci Ordinari

Chiunque desideri diventare Socio della Compagnia è tenuto a presentare domanda di iscrizione.
1) Sono Soci fondatori coloro che hanno preso parte alla costituzione della compagnia;
2) Sono Soci Ordinari coloro che in base alle norme del regolamento siano stati ammessi dal Consiglio Direttivo;
I Soci che non hanno raggiunto la maggiore età devono presentare all’atto della domanda di iscrizione autorizzazione scritta da parte di chi esercita la patria potestà.
Tutti i soci sono tenuti al pagamento della quota sociale secondo le modalità stabilite dal regolamento e nella misura stabilita dal Comitato Direttivo.

Articolo 4

La qualifica di socio si perde:
1) Per mancato rinnovo della quota sociale.
2) Per dimissioni: devono essere presentate per iscritto al presidente.
3) Per espulsione; l’espulsione è decretata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi.

Per tutti i casi su elencati non è previsto alcun rimborso né alcun risarcimento.

ORGANI SOCIALI

Articolo 5

Sono Organi Sociali:
1) L’Assemblea dei Soci;
2) Il Consiglio Direttivo;
3) Il Presidente;
Tutte le cariche in seno alla Compagnia sono elettive, volontarie e non retribuite.

ASSEMBLEA

Articolo 6

L’Assemblea Ordinaria è composta dai Soci Fondatori e Ordinari in regola con il pagamento delle quote sociali. Ogni socio maggiorenne di cui sopra ha diritto ad un voto. L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno ed ha il compito di provvedere alla nomina delle cariche sociali e di deliberare su ogni altro argomento iscritto all’ordine del giorno e che non sia di specifica competenza di altri organi.
L’Assemblea Straordinaria è composta dai Soci Fondatori e Ordinari in regola con il pagamento delle quote sociali. Ogni socio maggiorenne di cui sopra ha diritto ad un voto. L’assemblea si riunisce su richiesta del Presidente o di uno dei componenti del Consiglio Direttivo e delibera su eventi che rivestono carattere di eccezionalità e di particolarità che non siano di competenza specifica di altri organi.
L’Assemblea sia Ordinaria sia Straordinaria è convocata in modo informale ad ogni socio. L’Assemblea è valida qualora siano presenti almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto in prima convocazione, e, in seconda convocazione con un terzo dei soci aventi diritto al voto. Le delibere dell’Assemblea sono valide con maggioranza relativa dei voti dei presenti.
All’Assemblea possono partecipare anche non affiliati purchè invitati ma che non avranno diritto di voto.
Dell’Assemblea sarà redatto un verbale a cura del Segretario eletto dalla stessa.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 7

Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea in sede ordinaria una volta ogni due anni ed è composto da massimo cinque membri, al suo interno nomina il Presidente e le altre cariche ritenute opportune. Gli appartenenti al Consiglio Direttivo rimangono in carica due anni e sono rieleggibili.

Articolo 8

Il Consiglio Direttivo ha il compito:
1) Di curare il conseguimento degli scopi statutari in conformità alle deliberazioni dell’Assemblea;
2) Di attendere all’amministrazione sociale;
3) Di sottoporre all’esame dell’Assemblea i rendiconti di cassa;
4) Di indire manifestazioni per il conseguimento degli scopi statuari;
5) Di stipulare accordi e convenzioni.;
6) Di distribuire incarichi e nominare commissioni per lo svolgimento di particolari mansioni;
7) Di adempiere a tutte le altre attribuzioni riguardanti il funzionamento dell’Associazione che dal presente statuto non siano riservate alla competenza di altri organi.
8) Deliberare sulla entità delle quote sociali di anno in anno.
9) Deliberare su provvedimenti disciplinari.

Articolo 9

Il Consiglio Direttivo si riunisce ed è convocato dal Presidente o da uno dei Consiglieri.
La convocazione del Consiglio Direttivo non è vincolata da particolari norme purchè tutti i Consiglieri siano informati per tempo della convocazione.

Articolo 10

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente vale due voti. Le riunioni del Consiglio saranno valide allorchè intervengano due Consiglieri oltre il Presidente.

PRESIDENTE

Articolo 11

Il Presidente rappresenta l’ Associazione sia nei rapporti interni sia in quelli esterni. Presiede il Consiglio Direttivo e ne cura l’applicazione delle delibere. In caso di impedimento il Presidente è sostituito dal Vicepresidente qualora nominato, in mancanza da un membro del Consiglio Direttivo su sua delega.

NORME COMPORTAMENTALI

Articolo 12

Tutti i Soci sono tenuti ad osservare le norme del presente statuto, le disposizioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, le regole dell’onore e del decoro sportivo. Tutti i soci e gli iscritti sono tenuti ad attenersi, in materia di rievocazioni storiche, a quanto stabilito dal Consiglio Direttivo e a quanto risultante dai regolamenti dei campionati di riferimento. Contro gli inadempienti potranno essere adottate sanzioni disciplinari. L’Organo competente a giudicare le violazioni degli obblighi e i relativi provvedimenti disciplinari è il Consiglio Direttivo.

MODIFICA DELLO STATUTO
E SCIOGLIMENTO DELLA COMPAGNIA

Articolo 13

Il presente Statuto può essere modificato dall’Assemblea dei Soci qualora si pronuncino a favore della modifica i due terzi dei Soci presenti all’Assemblea convocata appositamente per tale scopo.
L’Assemblea è valida se è presente un terzo dei Soci aventi diritto al voto.

 

ABILITAZIONE AL TIRO CON L’ARCO

Articolo 14

In considerazione della partecipazione a campionati e gare diverse sia di tipo storico che di tipo sportivo si conviene che sono accettati esclusivamente gli arcieri In possesso dei seguenti requisiti:
Dimostrare di possedere documentazione che comprovi l’aver sostenuto il corso di tiro con l’arco o l’iscrizione presso una Federazione di Tiro con L’Arco riconosciuta a livello nazionale.

Articolo 15

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle norme di legge.

 

Roma, 6 marzo 2009